Decreto Sicurezza
Sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata
Il 3 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge (l. 1 dicembre 2018, n. 132) di conversione del c.d. “Decreto Sicurezza”: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.
Il Titolo II è quello che riguarda più da vicino l’ambito penalistico ed è dedicato alle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata.
Al D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, viene aggiunto l’art. 13-bis: il questore potrà disporre per ragioni di ordine pubblico, il divieto, per una durata non inferiore a sei mesi né superiore a due anni, di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento o ad esercizi pubblici analoghi, ovvero il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, nei confronti di soggetti, anche minori, condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall’articolo 73 del TU n. 309/1990. La violazione di tali divieti è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. Viene pertanto esteso l’ambito di applicazione del divieto di accesso a specifiche aree urbane.
Il nuovo art. 21-ter del “Decreto Sicurezza” prevede l’arresto da sei mesi ad un anno, in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane di cui già all’articolo 10 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14.
L’art. 21-quater – introduce, all’interno del Codice Penale, l’art. 669-bis che punisce con l’arresto da tre a sei mesi e l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000, l’esercizio molesto dell’accattonaggio: viene contrastata la condotta di chi, al fine di destare l’altrui pietà, “eserciti l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti”.
L’art. 21-quinquies del decreto sostituisce la rubrica dell’art. 600-octies c.p., che da “Impiego di minori nell’accattonaggio” diventa “Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio” e aggiunge un secondo comma volto proprio a stigmatizzare la condotta di chi “organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto”, attraverso la reclusione da uno a tre anni.
L’art. 21-sexies modifica l’art. 7 comma 15-bis del d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), introducendo nuove disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi: l’esercizio non autorizzato dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine è ora punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 771 a 3101 euro; ma, se il soggetto era già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo o se vengono impiegati minori in tale attività, l’illecito amministrativo si trasforma in contravvenzione e viene prevista la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro, oltre alla confisca delle somme percepite.
Con una modifica dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1-bis del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, si affianca alle nuove fattispecie penali di blocco stradale e ostruzione o ingombro di strade ferrate la seguente previsione: chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille a euro quattromila. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.
Infine, viene riscritto l’intero articolo 633 c.p., rubricato “Invasione di terreni o di edifici”. Previa querela della persona offesa, chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto è punito ora con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032. Se il fatto viene commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata, la pena è, congiuntamente, quella della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2064 (e la procedibilità è d’ufficio). Se il fatto è commesso da due o più persone, è aumentata la pena per i promotori o gli organizzatori. Viene aggiornato anche l’art. 266 c.p.p. lettera f-ter), che richiama proprio l’art. 633 c.p. fra i reati per i quali possono essere disposte le intercettazioni. Viene aggiunto un comma 1-ter all’art. 284 c.p.p., al fine di escludere la possibilità di far eseguire gli arresti domiciliari presso un immobile abusivamente occupato.
Avv. Federico Maraviglia